Ulteriori chiarimenti sulla CIGo e contribuzione

Con la circolare-inps-199-del-2016, l’INPS chiarisce che le operazioni di conguaglio della CIGo autorizzata ai sensi del nuovo D.Lgs. 148/15 non saranno assoggettate a decadenza di n. 6 mesi fino a quando non saranno pubblicate le istruzioni operative e tecniche per i futuri flussi UNIEMENS.

Si ricorda infatti che il D.Lgs. 148/15 ha innovato la contribuzione aggiuntiva in materia di CIGo stabilendo che:

I conguagli delle ore autorizzate vanno effettuati entro 6 mesi dall’emissione del provvedimento a pena di decandenza;
Il contributo addizionale va calcolato sulla retribuzione persona (valore lordo effettivo) e non più sul trattamento di integrazione salariale;
Le nuove aliquote passano al 9% di suddetta base imponibile contro il precedente 3% (4.5% per le imprese con più di 50 dipendenti). Lo stesso contributo sale al 12% ed al 15% dopo il 1° anno di utilizzo della CIGo.
La circolare chiarisce che, in mancanza della circolare esplicativa INPS, le aziende non avranno sanzioni per l’omesso versamento del contributo aggiuntivo e non dovranno rispettare la decadenza dei n. 6 mesi.

Avranno il termine del 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare INPS richiamata, per pagare il contributo aggiuntivo e conguagliare le somme autorizzate SENZA ONERI E SANZIONI.

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