Tutte le novità sui VOUCHER di lavoro accessorio

Dal 10 OTTOBRE 2016 sono entrate in vigore le norme che modificano l’utilizzo dei VOUCHER (Buoni Lavoro).

Il nuovo adempimento consiste nell’effettuare una comunicazione all’ispettorato del lavoro ALMENO 60 MINUTI PRIMA dell’inizio della prestazione.
I dati da indicare nella mail  a

Voucher.Chieti-Pescara@ispettorato.gov.it

sono i seguenti:
– DATI ANAGRAFICI E COD. FIS. PRESTATORE
– LUOGO DELLA PRESTAZIONE
– GIORNO DELLA PRESTAZIONE (un solo giorno per volta)
– ORA DI INIZIO e ORA DI FINE.

Tali norme non si applicano nel caso di COLF o BANDANTI

Le sanzioni per l’omessa comunicazione preventiva saranno pesanti ed andranno da un minimo di € 400 ad un max di € 2.400 per ciascun prestatore.

Resta in vigore l’obbligo di attivazione su www.inps.it  dei VOUCHER acquistati per un periodo massimo di 30gg, che, se omessa, comporterà l’applicazione della MAXISANZIONE per lavoro nero.

Si ricorda che , per ciascuna ora di prestazione, è previsto un valore MINIMO di € 10/ ora. Di conseguenza gli organi ispettivi potranno fare una valutazione di congruità tra le ore di lavoro comunicate e quelle effettivamente pagate e quindi dei VOUCHER incassati da ciascun prestatore.

Circolare-INL-17-ottobre-2016-n.1

scheda-sintetica-obblighi-VOUCHER

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